Regolamento Regionale 27 marzo 2006 , N. 6

Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada

(BURL n. 13, 2° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-27;6

Art. 4
(Misure preventive)
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione sportiva su strada è tenuto a mettere in atto le seguenti misure preventive di sicurezza:
a) al fine di comunicare all’utenza lo svolgimento della manifestazione è data pubblicità attraverso i mezzi d’informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità almeno nei dieci giorni precedenti alla data dello svolgimento della gara;
b) prima di dare inizio alla competizione è accertata l’esistenza di un valido provvedimento di regolamentazione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti;
c) prima dell’inizio della competizione è effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e aree coinvolte, nonché la presenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
d) prima dell’inizio della competizione è dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l’esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata, quali aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie e simili, ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi sono segnalati o protetti, nonché degli eventuali comportamenti e cautele da adottare per superarli;
e) se la competizione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le linee di trasporto pubblico locale, limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, è dato preavviso alle aziende almeno quindici giorni prima della competizione;
f) sono poste in essere idonee misure di sicurezza affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla competizione;
g) è disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e alla zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità, al numero dei corridori in gara ovvero alla tipologia della competizione;
h) sono sistemati idonei materiali protettivi in prossimità e in corrispondenza dei punti più pericolosi del percorso, con particolare riguardo agli ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata, ovvero ne è comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento adeguatamente visibili quale giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità previsti dai commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 162 del d.lgs. 285/1992; in tal caso, il personale incaricato presegnala la presenza dell’ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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