Regolamento Regionale 27 marzo 2006 , N. 6

Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada

(BURL n. 13, 2° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-27;6

Art. 5
(Misure di controllo, assistenza e vigilanza durante lo svolgimento della competizione)
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione sportiva su strada è tenuto a mettere in atto le seguenti misure di controllo, assistenza e vigilanza:
a) garantire, con personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
b) assicurare una costante ed adeguata assistenza sanitaria, ove necessario anche al seguito della gara, con la presenza di almeno una ambulanza e un medico per gli eventi agonistici di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), di almeno due ambulanze e due medici per le gare di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e, nel caso di gare con animali, di un medico veterinario;
c) segnalare, per le sole gare ciclistiche, l’inizio e la fine della carovana composta dai partecipanti alla competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di "inizio gara" e "fine gara", anche quando sia presente la scorta di un organo di polizia;
d) dare specifico avviso, prima della partenza della gara, ai concorrenti in merito al fatto che, accumulando un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi, secondo il regolamento di gara, non possono essere più considerati in corsa e che pertanto devono rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale ordinaria;
e) accertare, durante tutta la durata della gara, l’assenza di ostacoli imprevisti sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
f) dare preavviso, per le sole gare ciclistiche, salvo diverse disposizioni degli organi di polizia stradale o della scorta tecnica che scortano la carovana, dell’imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno cinque minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica;
g) garantire la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni alla sede stradale, alle opere d’arte e alla segnaletica; eventuali danni arrecati sono immediatamente segnalati all’ente proprietario della strada;
h) rimuovere immediatamente al termine della manifestazione tutti i cartelli che siano stati eventualmente affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
i) presidiare costantemente, salvo che sia prevista la vigilanza da parte di organi di polizia stradale, da parte di personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento e con l’ausilio di bandierine rettangolari rosse o arancioni, le intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;
j) fare rigorosamente rispettare il percorso indicato nella autorizzazione; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l’inizio della corsa, si renda necessaria una variazione di percorso, la manifestazione è immediatamente sospesa, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, è imposto ai concorrenti di sospendere temporaneamente la gara e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato, rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest’ultimo caso, sono adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che il trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
k) munirsi del contratto di assicurazione previsto dal comma 6 dell’articolo 9 del d.lgs. 285/1992.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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