Regolamento Regionale
27 marzo 2006
, N. 6
Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada
(BURL n. 13, 2° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-27;6
Art. 7
(Contenuti dell’autorizzazione)
1. I provvedimenti autorizzativi contengono i seguenti dati:
b) nome e cognome del richiedente, residenza, codice fiscale, numero di telefono e di fax, nome del gruppo o della società sportiva e relativa sede;
f) indicazione dei nullaosta rilasciati dagli enti proprietari delle strade o delle aree pubbliche interessate dalla manifestazione, ovvero della sua acquisizione tacita a norma dell’articolo 6, comma 4;
g) elenco, ordinato secondo lo sviluppo del tracciato di gara, dei comuni interessati e del tragitto alternativo;
h) numero dei partecipanti; nel caso in cui non sia possibile verificarne il numero esatto fino alla chiusura delle iscrizioni è indicato il numero dei partecipanti dell’anno precedente, oppure dell’ultima edizione effettuata;
i) prescrizioni concernenti la sicurezza in riferimento alle disposizioni di cui al presente regolamento;
j) estremi del contratto della polizza per responsabilità civile a cose e a terzi del richiedente ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del d.lgs. 285/1992;
2. Per le domande relative a gare con veicoli a motore, in cui è prevista una velocità di percorrenza superiore a quaranta chilometri orari, l’autorizzazione contiene inoltre:
a) indicazione del nullaosta rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con allegato il preventivo parere del CONI ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 9 del d.lgs. 285/1992;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia