Regolamento Regionale 27 marzo 2006 , N. 6

Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada

(BURL n. 13, 2° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-27;6

Art. 9
(Servizio di scorta per gare ciclistiche)
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 6 bis, del d.lgs. 285/1992, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 285/1992 o una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.
2. I soggetti abilitati alla scorta tecnica, in sostituzione dell’organo di polizia stradale, sono reperiti a cura del soggetto richiedente l’autorizzazione.
3. La presenza del servizio di scorta può costituire specifica prescrizione cui è subordinata la validità dell’autorizzazione all’effettuazione della gara ciclistica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi