Regolamento Regionale 3 aprile 2007 , n. 4

Standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 06 Aprile 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-04-03;4

Art. 5
(Conformità delle modalità di gestione agli standard di qualità)
1. Gli standard di qualità costituiscono il livello minimo di prestazione che gli operatori garantiscono.
2. L'erogazione dei servizi si svolge secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 9 della Legge e, in particolare, essa si conforma agli standard di qualità definiti ai sensi del presente regolamento, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 9, lettera g), della Legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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