Regolamento Regionale 3 aprile 2007 , n. 4

Standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 06 Aprile 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-04-03;4

Art. 7
(Rispetto degli standard di qualità)
1. Il rispetto degli standard di qualità costituisce per gli operatori del settore dei servizi uno specifico obbligo giuridico, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, lettera g), dall'articolo 6, comma 1, lettera c) e dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della Legge.
2. Il Garante, investito dall'articolo 3 della Legge del compito di vigilanza sull'applicazione della Legge medesima in funzione della tutela degli utenti, assume le opportune misure in ordine al mancato rispetto dei predetti standard da parte degli operatori, segnalando tale comportamento nei documenti informativi o negli atti trasmessi ad altre istituzioni o adottando al riguardo specifiche determinazioni attinenti la funzione di vigilanza, in armonia con i poteri conferitigli dalla normativa vigente.
3. In ogni caso il Garante valuta il rispetto degli standard di qualità in relazione alle informazioni che trasmette alla Regione in ordine al rilascio agli operatori dell'attestazione annuale di eccellenza di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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