Regolamento Regionale 3 aprile 2007 , n. 4

Standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 06 Aprile 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-04-03;4

Art. 8
(Controllo sul rispetto degli standard di qualità)
1. Gli enti locali vigilano sul rispetto degli standard di qualità stabiliti ai sensi del regolamento.
2. L'Osservatorio esercita, nell'ambito dei compiti attribuitigli dall'articolo 4 della Legge, il monitoraggio ed il controllo sul rispetto degli standard di qualità, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi di cui al comma 2, lettera a), del suddetto articolo 4.
3. I risultati dell'attività di monitoraggio e controllo di cui al comma 2, oltre ad essere inviati al Garante, confluiscono nel rapporto annuale da inviare al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della Legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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