Regolamento Regionale 3 aprile 2007 , n. 4

Standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 06 Aprile 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-04-03;4

Art. 9
(Mancato rispetto degli standard di qualità)
1. Il mancato rispetto degli standard di qualità costituisce violazione delle disposizioni della Legge richiamate.
2. In particolare, il mancato rispetto degli standard di qualità recepiti nel contratto di servizio costituisce inadempimento contrattuale rispetto al medesimo contratto e determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della Legge, l'applicazione delle clausole che dettano le conseguenze degli inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale.
3. Il mancato rispetto degli standard di qualità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, costituisce violazione delle condizioni contenute nelle carte dei servizi e determina, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della Legge, il rimborso forfettario previsto per il mancato rispetto degli impegni assunti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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