Regolamento Regionale 3 aprile 2007 , n. 4

Standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 06 Aprile 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-04-03;4

Art. 11
(Criteri di capacità tecnica e professionale)
1. I criteri di capacità tecnica e professionale sono i parametri idonei a garantire la titolarità in capo ai soggetti concorrenti delle dotazioni e dei requisiti tecnici necessari allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica, nonché a garantire l'idoneità dei soggetti concorrenti, da verificarsi rispetto alle attività già svolte e ai risultati acquisiti, all'assunzione e gestione dei compiti professionali connessi allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi medesimi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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