Regolamento Regionale 3 aprile 2007 , n. 4

Standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 06 Aprile 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-04-03;4

Art. 21
(Aggiornamento e revisione)
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 3 e 4 sono periodicamente soggette ad aggiornamento e revisione, tenuto conto delle risultanze delle iniziali fasi applicative nonché del confronto con gli enti locali, gli operatori e gli utenti al fine di soddisfare gli obiettivi a cui si informa il presente regolamento.
2. Gli operatori e gli utenti che intendano promuovere aggiornamento o revisione degli indicatori definiti dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo articolo 3 possono inoltrare, anche formulando puntuali proposte di modifica, apposita segnalazione al Garante, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni e a seguito delle dovute istruttorie, trasmette le eventuali indicazioni per l'aggiornamento e la revisione alla Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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