Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 20
(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)(37)(38)
1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.
2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:
a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi;
b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale;
c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).
3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall’ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.(39)
4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:(40)
a) imprese agricole iscritte all’albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
b) imprese boschive di cui all’articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea;
c) consorzi forestali di cui all’articolo 56 della l.r. 31/2008;
d) enti pubblici.
4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:(41)
a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b);
b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall’ERSAF.
4 ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell’arco di due anni.(42)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
37. Vedi deroga alle norme forestali regionali per il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano, per il periodo quindicennale con decorrenza dall’approvazione definitiva del piano stesso da parte della provincia di Brescia (dgr X/3278; BURL 18 marzo 2015, n. 12, s.o.). Torna al richiamo nota
38. Vedi deroga alle norme forestali regionali per il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità montana Alta Valtellina di Bormio in vigore per i 15 anni di validità del piano stesso, con decorrenza dall’approvazione da parte della Provincia di Sondrio (dgr X/3572; BURL 18 maggio 2015, n. 21, s.o.). Torna al richiamo nota
39. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ee) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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