Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 28
(Potature e tagli delle ceppaie)
1. Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza obbligo di presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.
2. Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcature, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante. A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), sono consentite:(71)
a) la potatura delle piante già in forma obbligata;
b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale.
3. La potatura è eseguita in base alle tecniche dell'arboricoltura forestale, in particolare usando ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.
4. La spalcatura nelle conifere e la potatura di allevamento nelle latifoglie non possono interessare una lunghezza del fusto superiore a un terzo dell'altezza della pianta misurata dal colletto.
5. Il taglio di piante nate da seme in tutti i boschi deve avvenire ad una distanza non superiore a dieci centimetri dal colletto. Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi, le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un metro dal colletto.(72)
6. Il taglio dei polloni sulle ceppaie deve essere effettuato in modo netto, inclinato verso la parte esterna della ceppaia e a non più di dieci centimetri di altezza dal punto di inserzione del pollone.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
71. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. fff) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
72. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ggg) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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