Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 29
(Sradicamento delle piante e delle ceppaie)
1. Salvo quanto previsto per i castagneti da frutto all'articolo 31, lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree boscate non soggette a trasformazione ai sensi dell'articolo 43, della l.r. 31/2008 deve essere autorizzato dall'ente forestale con le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8.(73)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
73. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. hhh) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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