Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 31
(Gestione dei castagneti da frutto)
1. Nei castagneti da frutto in attivitàè possibile effettuare:
a) la potatura secondo le modalità di cui all'articolo 28, nonché le spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti;(74)
b) la formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbati;
c) la lavorazione dei ripiani di cui alla lettera b) allo scopo di interrare foglie ed altre materie fertilizzanti;
d) l'estirpazione delle piante infestanti e la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
d bis) gli interventi fitosanitari con principi attivi non dannosi per l’ecosistema;(75)
d ter) la ricostruzione del cotico erboso;(76)
d quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante la messa a dimora di piante innestate da vivaio.(77)
2. Nei castagneti da frutto in attivitàè inoltre consentita, previa denuncia di inizio attività all'ente forestale ai sensi dell'articolo 9, l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, con obbligo di provvedere all'immediato riempimento della buca e sostituzione con pianta della stessa specie o di altre specie forestali.
3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali sono condotte come nei restanti boschi. L’ente forestale può autorizzare l’esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2.(78)
3 bis. La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall’ente forestale compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la necessità di salvaguardare i boschi di maggiore pregio selvicolturale e ambientale. L’ente definisce le operazioni colturali eseguibili.(79)
4. L'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, la conversione di boschi in castagneti da frutto.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
74. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. iii) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
75. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. jjj) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
76. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. jjj) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
77. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. jjj) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
78. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. kkk) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
79. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. lll) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi