Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 35
(Segnaletica)
1. Sono vietate forme di segnaletica all'interno delle aree boscate che possano comportare significativi danni al suolo, al soprassuolo o alterare significativamente il paesaggio.
2. La segnaletica inerente a manifestazioni a carattere temporaneo è rimossa entro dieci giorni dal termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore della manifestazione. È in ogni caso vietato inchiodare cartelli agli alberi.
3. È vietato l'uso di segnaletica a vernice di colore azzurro, confondibile con quella utilizzata dai piani di assestamento forestale, o di colore giallo, confondibile con quella utilizzata per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi