Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 40
(Norme per gli interventi nei cedui)
1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.(106)
2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito: (107)
a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti;
b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti.
3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all’articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.(108)
4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduazione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.(109)
5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:(110)
a) castagneti;
b) robinieti misti;
c) alneti di ontano bianco o nero;
d) orno-ostrieti e carpineti;
e) formazioni di pioppi;(111)
e-bis) betuleti.(112)
6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:(113)
a) querceti, querco-carpineti;
b) faggete;
c) altre formazioni di latifoglie autoctone.
7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.(114)
8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.
8 bis. Le matricine da rilasciare devono:(115)
a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;
b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
106. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. kkkk) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
107. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. llll) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, lett. mmmm) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Successivamente il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1. Torna al richiamo nota
108. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. nnnn) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
109. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. oooo) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1. Torna al richiamo nota
110. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. pppp) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
111. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1. Torna al richiamo nota
112. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. o) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1. Torna al richiamo nota
113. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. qqqq) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
114. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. rrrr) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
115. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ssss) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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