Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 42
(Norme per gli interventi in cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste)
1. Nei cedui sotto fustaia, è permessa la ceduazione della componente a ceduo con l'obbligo di mantenimento di un contingente di riserve scelte fra alberi d'alto fusto o, in assenza, di matricine scelte fra i polloni, purché di buona conformazione e possibilmente affrancate. Il numero minimo di riserve e matricine è:
a) duecentocinquanta piante per ettaro, qualora la componente a fustaia sia a prevalenza di farnia o rovere e il ceduo a prevalenza di robinia;
b) centocinquanta piante per ettaro negli altri casi.
2. Per le restanti prescrizioni tecniche, si applicano gli articoli 39, 40 e 41.
3. La superficie massima interessata da taglio non può superare i sette ettari.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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