Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 45
(Accantonamento degli utili)
1. I gestori del piano di assestamento accantonano una quota del trenta per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a migliorie e cure colturali del bosco o alla revisione del piano di assestamento e ne informano immediatamente l'ente forestale competente. In caso di piani di assestamento forestale relativi al patrimonio forestale regionale, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) informa la competente struttura della Giunta regionale in relazione alle somme accantonate.(120)
2. I piani di assestamento forestale possono prevedere aliquote superiori di accantonamento.
3. Nel caso in cui la proprietà forestale risulti conferita in gestione ad un consorzio forestale, l'accantonamento per le migliorie può essere effettuato direttamente dal consorzio stesso, al quale pertanto si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.
4. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per i seguenti scopi:
a) miglioramenti del patrimonio boschivo, quali interventi colturali e in subordine realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, previsti dal piano di assestamento;
b) interventi colturali non previsti dal piano di assestamento, solo nel caso di eventi eccezionali, ossia di pronto intervento;
c) relazioni di taglio e direzione delle operazioni di taglio.
5. Le somme accantonate sono spese dagli enti gestori del piano di assestamento previo assenso dell'ente forestale o, nel caso del patrimonio forestale regionale, della Giunta regionale che, verificata l'esecuzione dei lavori, autorizza lo svincolo delle somme.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
120. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. xxxx) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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