Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 56
(Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche)
2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l’ente forestale può autorizzare l’esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento.(135)
3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l’accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un ente pubblico ai sensi dell’articolo 52, comma 7, della l.r. 31/2008.(136)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
134. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. iiiii) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
135. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. jjjjj) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
136. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. kkkkk) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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