Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 61
(Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche)
1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica, è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.
2. Negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.
3. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.
3 bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica.Sono invece consentiti il taglio e l’asportazione delle piante cadute nell’alveo o nei corsi d’acqua che possono limitare il deflusso idrico.(144)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
144. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ppppp) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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