Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 62
(Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923)
1. L'ente forestale compila e approva un elenco dei boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923; tale elenco è notificato agli interessati e pubblicato per quindici giorni all'albo dei comuni nei quali i boschi sono situati. Gli enti forestali informano la struttura regionale competente in materia di agricoltura dell'aggiornamento degli elenchi.
2. In tali boschi può essere praticato solo il taglio fitosanitario delle piante deperienti, spezzate o morte nonché di quelle pericolose per la pubblica incolumità, salvo particolari prescrizioni disposte dal piano di indirizzo forestale o dal piano di assestamento forestale o autorizzate dagli enti forestali.(145)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
145. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. qqqqq) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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