Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 66
(Regimazione delle acque agrarie)
1. Le acque di irrigazione e di scolo, quali quelle provenienti da serbatoi, abbeveratoi, lavatoi, cunette e canalette stradali e superfici impermeabilizzate, devono essere condotte in corsi d'acqua o in vallecole o comunque regimate in modo da non provocare danni alle pendici circostanti.
2. I proprietari o i possessori dei fondi sono obbligati ad assicurare nei terreni la corretta regimazione delle acque e ad evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni e alle pendici contermini.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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