Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 71
(Manutenzione)
1. La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale non è soggetta alle autorizzazioni di cui agli articoli 43 e 44 della l.r. 31/2008, né all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Essa è subordinata a preventiva comunicazione all'ente forestale, ove si individuano, su cartografia, i tratti di viabilità interessati dagli interventi.(146)
2. Per manutenzione ordinaria ai fini del comma 1 si intende:
a) il livellamento del piano viario o del piazzale;
b) il ricarico con inerti;
c) la risagomatura delle fossette laterali;
d) il ripristino delle opere trasversali di regimazione delle acque e la sostituzione di canalette trasversali o laterali esistenti;
e) il ripristino di tombini e attraversamenti esistenti;
f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la loro risagomatura localizzata;
g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
h) la realizzazione di canalette trasversali e laterali e le opere trasversali di regimazione delle acque;
i) la risagomatura andante delle scarpate per la rimozione del materiale franato, purché sia garantita la stabilità ed il consolidamento delle stesse;
j) gli interventi comprendenti le opere indicate al comma 3, lettere b), c), d) ed e), qualora detti interventi comportino complessivamente scavi o movimenti di terra fino a 100 metri cubi per chilometro di tracciato.
3. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, lettera j), per manutenzione straordinaria si intende:
a) gli allargamenti fino al massimo del 50 per cento, le modifiche del tracciato fino al massimo del 10 per cento e della pendenza della sede stradale fino al massimo del 5 per cento;
b) la realizzazione di tombini e attraversamenti;
c) la realizzazione di fossette laterali alla sede stradale;
d) la realizzazione di brevi tratti di muretti a secco di sostegno di altezza non superiore a un metro comportanti limitati scavi manuali;
e) gli scavi di dimensioni non superiori a un metro di larghezza e un metro e mezzo di profondità, realizzati nella sede stradale per la posa di tubazioni;
e bis) la sistemazione di muri di sostegno danneggiati;(147)
e ter) la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in forte pendenza o in corrispondenza di curve pericolose.(148)
4. Sono esercitabili senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1 i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:
a) la pulizia di canalette e le opere trasversali di regimazione delle acque;
b) la pulizia delle fossette laterali, dei tombini e degli attraversamenti.
5. Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione descritti nei commi da 1 a 4 si devono osservare le seguenti norme tecniche:
a) le terre e i materiali di risulta non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla risagomatura o rinsaldamento delle scarpate di sostegno delle infrastrutture e in tal caso adeguatamente e prontamente conguagliate e stabilizzate; se utilizzate per il ricarico o livellamento della sede stradale devono essere adeguatamente assestate e compattate;
b) le terre e il materiale lapideo non possono essere scaricati nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
c) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossi devono prevedere opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque possano scorrere senza danno della sede stradale e senza determinare fenomeni erosivi;
d) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere regimate senza provocare danni alle pendici circostanti o innescare fenomeni erosivi;
e) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
f) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
g) gli scavi a sezione obbligata devono essere immediatamente ricolmati, i fronti di scavo e i riporti prontamente stabilizzati e consolidati.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
146. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. rrrrr) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
147. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. sssss) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
148. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. sssss) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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