Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 72
(Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale)
1. Nell'esecuzione delle attività selvicolturali e nel transito si devono evitare danni alla viabilità agro-silvo-pastorale permanente, sia al fondo stradale che alle opere accessorie di sostegno o di regimazione delle acque, nonché danni agli impianti della segnaletica escursionistica.
2. Al termine dei lavori di esbosco la viabilità permanente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o erosione. Nel caso venga utilizzata viabilità, pubblica o ad uso pubblico, a sfondo naturale, durante i lavori di esbosco devono essere effettuati i lavori di manutenzione necessari a evitare danni alla sede stradale e, al termine dei lavori, gli interventi di ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e la corretta regimazione delle acque.
2 bis. Nell’esecuzione delle attività selvicolturali, le strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti escursionistiche devono essere tenuti sgombri o prontamente sgombrati da piante abbattute, fusti e ramaglia.(149)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
149. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ttttt) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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