Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2

Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2

Art. 4
(Contributo regionale)(9)
1. Il contributo regionale può essere:
a) ordinario annuale finalizzato al sostegno delle spese necessarie allo svolgimento della gestione associata di funzioni e servizi comunali riferibili alle missioni e ai programmi delle voci di spesa del bilancio armonizzato;
b) straordinario, finalizzato al sostegno delle spese di investimento necessarie per l’avvio e per la continuità della gestione associata di funzioni e servizi comunali riferibili alle missioni e ai programmi delle voci di spesa del bilancio armonizzato.
2. Ai fini della determinazione del contributo, la popolazione residente nei comuni che costituiscono l’Unione dei comuni viene calcolata sulla base dell’ultimo dato dell’Istituto nazionale di statistica disponibile al 1° gennaio dell’anno precedente il termine di presentazione della domanda per la concessione del contributo.
3. La concessione del contributo di cui al comma 1è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.
4. Se il totale dei contributi erogabili in base alla presentazione delle domande eccede le risorse finanziarie annualmente disponibili, il contributo spettante alle unioni è proporzionalmente ridotto in ragione della disponibilità e ripartito tra gli aventi diritto.
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Torna al richiamo nota
9. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi