Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2

Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2

Art. 6
(Maggiorazione del contributo base)(12)
1. Alla somma computata ai sensi dell’articolo 5, comma 4, sono apportate maggiorazioni calcolate sul contributo base, distinte per servizio e per comune e calcolate separatamente in base ai seguenti criteri:
a) esercizio di ulteriori servizi rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010;
b) numero delle funzioni e tipologia dei servizi associati;
c) numero dei comuni coinvolti nella gestione associata;
d) presenza nell’unione di comuni a svantaggio medio ed elevato ai sensi dell’articolo 2, della l.r. 11/2004;
e) presenza nell’unione di comuni che superano la soglia demografica di 5.000 o di 3.000 abitanti per i comuni appartenenti o appartenuti a comunità montana;
f) presenza di un unico segretario per l’unione e per tutti i comuni dell'unione per le unioni fino a 3 comuni, per almeno 3 comuni per le unioni con più di 3 comuni;
g) densità della popolazione residente nei comuni aderenti;
h) modalità di gestione che prevedano l’affidamento delle funzioni e dei servizi a uno o più uffici unici in sostituzione degli uffici dei comuni associati;
i) differenze di capacità fiscale calcolata sulla base imponibile ai fini dell’IRPEF e dell’IMU.
2. L’unione percepisce una maggiorazione del contributo in base al criterio di cui al comma 1, lett. a), nella misura dell’1 per cento per ogni servizio non riferibile a funzioni fondamentali elencato nella tabella “2” dell’Allegato A.
3. L’unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera b), calcolata relativamente al numero delle funzioni, in base alle percentuali indicate nella tabella “3” dell'Allegato A.
4. L’unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera c), calcolata in base alle percentuali indicate nella tabella “4” dell’Allegato A.
5. L’unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera d), per il singolo comune in misura pari al 3 per cento, se classificato a elevato livello di svantaggio, e pari all’1 per cento, se classificato a medio livello di svantaggio ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 11/2004.
6. La maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera e), è per il singolo comune per ogni servizio all’unione, in misura pari al 5 per cento.
7. L’unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera f), erogata in presenza di un unico segretario per tutti i comuni dell’unione per le unioni fino a tre comuni o per almeno 3 comuni per le unioni con più di 3 comuni, ed è calcolata nella misura del 2 per cento per ogni comune aderente all’unione con un unico segretario.
8. La maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera g) è calcolata nella misura del 2 per cento a ciascun comune con densità inferiore a 400 residenti per chilometro quadrato, aderente all’unione.
9. L’unione percepisce una maggiorazione del contributo nella misura del 40 per cento in base al criterio di cui al comma 1, lettera h), quando l’insieme delle attività di cui si compone il servizio viene trasferito e unificato presso un ufficio unico dell’unione, dotato di un unico responsabile, al cui funzionamento i comuni provvedono principalmente con il macroaggregato “trasferimenti” nella spesa corrente del bilancio relativa a tale servizio. La maggiorazione è calcolata se il personale dell’ufficio unico è dipendente di ruolo dell’unione. L’importo della maggiorazione è recuperato nel saldo del contributo dell’anno successivo nel caso in cui si dovessero rilevare spese relative ai macroaggregati “personale” e “acquisizione di servizi” nel conto consuntivo dell’anno di riferimento, anche in uno solo dei comuni aderenti, in riferimento al servizio trasferito all’ufficio unico. Non sono considerate le spese per “acquisizione di servizi” che ai sensi della normativa vigente in materia sono attribuite alla competenza del singolo comune.
10. L’unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera i), che viene determinata secondo i criteri e con le modalità di cui all’Allegato “C ter”. La maggiorazione è calcolata per ciascun comune con capacità fiscale inferiore a quella media regionale nella misura del valore della capacità fiscale di ciascun comune fino ad un massimo del 10 per cento. Il dirigente della struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, annualmente approva un decreto che aggiorna la percentuale della maggiorazione dovuta ai comuni aderenti, anche avvalendosi degli enti di cui all’Allegato A1, sezione 1, della l.r. 30/2006, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 ter e 1 quater della medesima legge.
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Torna al richiamo nota
12. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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