Regolamento Regionale 27 luglio 2009 , n. 2

Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2

Art. 18
(Revoca del contributo)(37)
1. Ai fini del presente regolamento, la revoca del contributo consiste nel provvedimento adottato dal dirigente della struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, su proposta del dirigente dell'ufficio territoriale regionale, competente per territorio, presso il quale è stata presentata la domanda di contributo, con il quale si dispone che il contributo concesso deve essere in tutto o in parte restituito. Per la Città metropolitana di Milano, l’istruttoria e l’adozione del provvedimento di revoca del contributo spettano alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, ove non sussista un ufficio territoriale regionale, competente per territorio. Ove sussista un ufficio territoriale regionale, competente per il territorio della Città metropolitana di Milano, il provvedimento di cui al presente comma è adottato dal dirigente della struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, su proposta del dirigente dell'ufficio territoriale regionale presso il quale è stata presentata la domanda di contributo.(38)
2. La revoca totale del contributo ordinario si ha in caso di:
a) perdita del requisito di cui all’articolo 2, comma 1;
b) perdita del requisito di cui all’articolo 2, comma 2;
c) perdita del requisito di cui all’articolo 2, comma 3; (39)
d) mancata trasmissione del rendiconto annuale dell’esercizio finanziario dell’anno precedente a quello di concessione del contributo e della relazione annuale ai sensi dell’art. 9, del presente regolamento.
3. La revoca parziale del contributo ordinario si ha, quando non sia applicabile la riduzione del contributo di cui all’articolo 16, comma 2, in caso di rendicontazione che comprovi una spesa inferiore al contributo concesso a titolo di anticipazione relativamente a ciascun servizio se l’unione non presenta la domanda nell’anno successivo alla concessione del contributo.
4. Il procedimento di revoca del contributo ordinario è avviato con assegnazione all’unione inadempiente di un termine non superiore a 30 giorni entro il quale provvedere all’invio della documentazione richiesta o al ripristino dei requisiti; il provvedimento di revoca è adottato in caso di mancata o incompleta trasmissione nei termini della documentazione richiesta o in caso di mancato ripristino dei requisiti.
5. La revoca totale o parziale del contributo straordinario si ha nelle seguenti situazioni:
a) quando non sono state depositate fatture e mandati di pagamento;
b) quando la documentazione comprova spese inferiori rispetto all’importo anticipato dalla Regione.
6. Il procedimento di revoca del contributo straordinario è avviato con assegnazione all’unione inadempiente di un termine non superiore a 30 giorni entro il quale provvedere all’invio della documentazione richiesta; il provvedimento di revoca è adottato in caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta entro il termine assegnato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi