Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 5
(Uso collettivo del taxi)
1. Per uso collettivo del taxi si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l’offerta contemporanea a più utenti che impegnano l’autovettura per altrettanti, distinti, contratti di trasporto, che possono essere, in alternativa:(1)
a) accomunati dallo stesso punto di origine e destinazione;
b) accomunati solo dallo stesso punto di origine in quanto ciascun passeggero può ultimare la propria corsa in un punto qualsiasi del percorso, compreso tra quello di origine e quello di destinazione finale, corrispondente alla discesa dell’ultimo utente, purché il punto di arrivo di ciascuno sia ubicato in comuni confinanti.
1 bis. L’uso collettivo del taxi, di cui al comma 1, si effettua a fronte della richiesta di un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo del territorio dei Comuni integrati nel bacino.(2)
2. La tariffa del servizio per l'uso collettivo è quella prevista per l'uso convenzionale aumentata del 20% e ridotta a un terzo per ogni singolo passeggero. Tale tariffa è aggiornata annualmente in occasione degli adeguamenti tariffari e deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da parte dell'utente. A destinazione raggiunta ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata a tassametro, corrispondente al servizio ottenuto.
3. Ciascun utente ha diritto, a richiesta, al rilascio della ricevuta con l'indicazione della cifra, del percorso, del numero civico del taxi, della data della corsa e della firma leggibile dell'operatore.
4. Eventuali modifiche degli elementi che compongono la tariffa del servizio per l'uso collettivo del taxi sono determinate con specifici atti regionali, in conformità ai principi previsti dall'art. 35.
NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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