Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 21
(Sospensione facoltativa del servizio taxi)
1. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno nell'arco di un quinquennio, estensibile di un ulteriore anno su richiesta dell'interessato nell'arco del medesimo periodo.
2. La sospensione può essere richiesta al Comune che ha rilasciato la licenza qualora il titolare non intenda avvalersi della sostituzione alla guida, nonché per motivi di studio documentati, oppure per periodi di prova di attività lavorativa opportunamente documentati e delimitati, fermo restando quanto previsto all'art. 7, c. 1, lett. j).
3. Il Comune, ove non ostino motivate esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, autorizza la sospensione del servizio.
4. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito della licenza di esercizio, dei contrassegni del turno e delle targhe taxi presso l'ufficio comunale competente da parte dell'interessato ed ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere servizio, ritirando i contrassegni depositati.
5. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo, i competenti uffici comunali sono tenuti ad indicare in apposito registro le necessarie annotazioni - vistate dagli interessati - delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio e a darne comunicazione al Comune capoluogo di regione, quale ente locale coordinatore, ai sensi dell'art. 34, c. 3, del sistema di accesso automatizzato dei taxi alle aree di carico presso gli aeroporti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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