Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 25
(Sigilli di garanzia)
1. In conformità alla vigente normativa, agli impianti tassametrici di cui al precedente art. 24, c. 1, lett. a), vengono applicati - a cura dei competenti uffici ed a spese del titolare della licenza - appositi sigilli di garanzia nel numero e nella posizione stabiliti con apposito provvedimento dei singoli Comuni capoluogo integrati nel bacino.
2. La misura dei pneumatici in uso al veicolo - tra quelle consentite dalla carta di circolazione - deve essere riportata su apposito supporto connesso al sigillo di garanzia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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