Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 28
(Inizio del servizio)
1. Nel caso di assegnazione o di trasferimento della licenza taxi o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro novanta giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un adeguato periodo di tempo solo in caso di impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del soggetto interessato.
3. L'inizio del servizio è in ogni caso subordinato:
a) alla presentazione al competente ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art. 7, c. 1, lett. c) in merito alla disponibilità del veicolo;
b) alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi per danni a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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