Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 38
(Contrassegni del turno di servizio)
1. Nell'espletamento del servizio, per garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti e supportare efficacemente l'attività di vigilanza, ogni autovettura deve essere munita di due contrassegni del turno realizzati in modo identico, sia per le informazioni contenute, sia per le relative caratteristiche di dimensionamento e posizionamento, in conformità alle prescrizioni tecniche definite dalla Giunta regionale. I contrassegni devono contenere le indicazioni relative al turno ordinario e a quello integrativo.
2. I contrassegni devono essere interamente leggibili dall'esterno e collocati nel seguente modo:
a) quello di maggiori dimensioni - di cm. 15 per 15 - sul lunotto in alto a destra secondo la direzione di marcia;
b) quello di minori dimensioni - di cm. 10 per 10 - sul parabrezza in alto ed al centro.
3. I contrassegni del turno ordinario e integrativo sono forniti dalle competenti strutture organizzative del Comune a spese del titolare della licenza. Il Comune deve tenere un registro dei turni assegnati, anche in formato elettronico, consultabile da tutti i Comuni integrati nel bacino.
4. La Giunta regionale può individuare altre forme per l'indicazione del turno di servizio dei taxi nonché le modalità atte a contraddistinguere il turno integrativo da quello ordinario. I contrassegni dei turni delle licenze che hanno attivato il secondo conducente devono contenere la foto degli autisti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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