Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 40
(Obblighi generali dei conducenti in servizio)
1. I conducenti di auto pubbliche in servizio hanno l'obbligo di:
a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
b) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza. Detti documenti devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;
c) avere un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
d) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
e) essere provvisti di uno stradario aggiornato del territorio comunale e dei Comuni integrati nel bacino, oppure di analoga strumentazione elettronica;
f) osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia;
g) avere il segnale 'TAXI' illuminato quando il taxi è libero, in conformità all'art. 24, c.1, lett. c), punto c.2;
h) essere, durante l'attesa nei posteggi o presso le banchine di carico di aeroporti, stazioni e poli espositivi - con l'eccezione delle aree di accumulo - a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle richieste;
i) fornire all'utente chiarimenti in ordine alla formazione del corrispettivo della corsa, nel caso intervengano soste e/o richieste particolari da parte dell'utente;
j) rispettare i turni e gli orari di servizio;
k) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, il cambio di residenza, entro il termine di trenta giorni;
l) comunicare, all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, le disposizioni della Prefettura relative ad eventuali sospensioni della patente, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
m) sottoporsi ai controlli diretti a verificare l'assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui alla normativa vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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