Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 45
(Modalità di acquisizione del servizio)
1. L'acquisizione del servizio e, conseguentemente, l'inizio della corsa da parte delle autovetture in turno deve avvenire mediante:
a) richiesta diretta avanzata all'auto pubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
b) richiesta diretta all'auto pubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con auto pubbliche o utenti in attesa;
c) richiesta telefonica, o mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, verso gli apparati o sistemi installati presso i posteggi taxi, nel rispetto delle peculiarità del servizio taxi, come definite dall'art. 1, c. 1, e dall'art. 2 della legge 21/92;
d) richiesta verso Centrali Radiotaxi o altri Organismi economici di lavoro e di servizi o mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, purché operanti nel rispetto delle peculiarità del servizio taxi, come definite dall'art. 1, c. 1, e dall'art. 2, legge 21/92.
2. Presso gli aeroporti l'unica modalità consentita per la richiesta del servizio è quella prevista dal c. 1, lett. a).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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