Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 51
(Ritiro dei contrassegni e della licenza)
1. In caso di contestazione immediata, l'operatore che procede all'accertamento della violazione di cui all'art. 50, c. 1, in aggiunta alla sanzione ivi prevista, deve ritirare la licenza di esercizio, i contrassegni di macchina e di turno quando accerti che l'auto pubblica è in circolazione:
a) sprovvista dei contrassegni di macchina e/o di turno o qualora gli stessi siano contraffatti o alterati;
b) condotta, in servizio, da parte di persona non iscritta al ruolo di cui all'art. 6, c. 1;
c) con tassametro non aggiornato alle tariffe determinate dalla Giunta regionale dopo il periodo di mora stabilito per il cambio tariffa;
d) con i sigilli comunali apposti sul tassametro alterati o rimossi;
e) non avendo ottemperato all'obbligo della visita di controllo, a seguito di ingiunzione a presentarsi entro il termine definitivo assegnato(20);
f) non avendo ottemperato all'obbligo di presentarsi alla visita straordinaria di controllo;
g) non avendo ottemperato all'assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della licenza di esercizio, oppure con la stessa licenza dichiarata decaduta;
h) in tutti i casi in cui, in conseguenza di violazioni del Codice della strada, è previsto il ritiro - immediato o successivo a provvedimento di sospensione temporanea - dei documenti di circolazione del veicolo abbinato alla licenza taxi e/o di guida del conducente, oppure laddove è prevista la sospensione immediata dalla circolazione del veicolo stesso.
2. La licenza di esercizio ed i contrassegni dovranno essere restituiti al titolare della licenza all'adempimento delle prescrizioni omesse, relativamente ad inadempienze del presente regolamento, oppure al venir meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione e/o della patente di guida o la sospensione dalla circolazione del veicolo.
NOTE:
20. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. s) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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