Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 53
(Richiamo)
1. Il Comune che ha emesso la licenza, in conformità alle decisioni della Commissione tecnica disciplinare, dispone il richiamo nei confronti dell'operatore nei seguenti casi:
a) inosservanza caratteristiche auto pubbliche di cui all' art. 23, c. 3, 4 e 5 e all'art. 24, c.1, lett. b), c) secondo periodo, d), i), j) e k);
b) esposizione irregolare di pubblicità ai sensi dell'art. 26;
c) visita scaduta di cui all'art. 29;
d) stazionamento irregolare in posteggio o fuori posteggio di cui all'art. 31 e all'art. 33;
e) inottemperanza a quanto previsto dall'art. 34, c. 5, lett. a), b) e d);
f) effettuazione servizio senza licenza a bordo di cui all'art. 40, c. 1, lett. b);
g) mancanza di abbigliamento decoroso di cui all'art. 40, c. 1, lett. c);
h) mancanza di uno stradario aggiornato a bordo del mezzo o analoga strumentazione elettronica di cui all'art. 40, c. 1, lett. e);
i) abbandono taxi in posteggio di cui all'art. 40, c. 1, lett. h);
j) mancato chiarimento circa la formazione del corrispettivo di cui all'art. 40, c. 1, lett. i);
k) mancata agevolazione della salita dei clienti e del carico dei bagagli di cui all'art. 41, c. 1, lett. c);
l) mancato azzeramento tassametro di cui all'art. 43, c. 1, lett. e);
m) vendita o esposizione di merce di cui all'art. 44, c. 1, lett. j).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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