Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 54
(Sospensione dei veicoli adibiti a servizio taxi dall'accesso alle aree aeroportuali)
1. Il mancato rispetto delle modalità definite dall'autorità aeroportuale e dalla società di gestione aeroportuale per la regolamentazione della viabilità e per l'accesso, la sosta e l'acquisizione delle corse mediante il sistema tecnologico automatizzato, qualora esistente, di cui all'art. 34, c. 5, lett. c), e c. 6, lett. a), comporta la sospensione dei veicoli adibiti a servizio taxi dall'accesso automatizzato, qualora esistente, alle aree aeroportuali per un periodo di tempo pari a 5 giorni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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