Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 19
(Ambito di applicazione e tipologie di titoli di viaggio TIR)
(Art. 44, comma 1, lettera c) e comma 4, lettere a) e c), della Legge)
1. I titoli di viaggio TIR consentono l'utilizzo dei servizi di trasporto di linea di cui all'art. 2, comma 1 cui si applichi uno STIBM o lo STIL, con tariffe non dipendenti dai mezzi o dai vettori, dal numero di eventuali trasbordi, né dalla competenza sui servizi.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, i titoli di viaggio TIR consentono l'accesso a:
a) servizi di trasporto pubblico di linea di competenza di enti lombardi;
b) servizi di trasporto pubblico di linea di competenza di enti non lombardi, nei casi previsti dall'art. 3, commi 5 e 6;
c) servizi di linea per i quali non sussistono obblighi di natura tariffaria, nei casi di accordi di cui all'art. 21, comma 3, all'art. 22, comma 2 e all'art. 23, comma 2;
d) servizi complementari e non di linea nei casi degli accordi di cui all'art. 24.
3. Sono rilasciati i seguenti titoli di viaggio TIR:
a) biglietto giornaliero;
b) abbonamento settimanale personale;
c) abbonamento mensile personale;
d) abbonamento trimestrale personale, la cui emissione può essere derogata nel caso in cui sia garantita la rateizzazione mensile dell'abbonamento annuale o nel caso di rilascio di abbonamento personale senza scadenza predeterminata con pagamento rateizzato mensilmente;
e) abbonamento annuale personale.
4. In considerazione di eventi particolari di rilevanza regionale e di durata superiore ad un giorno, la Giunta regionale può individuare ulteriori titoli di viaggio TIR, stabilendone modalità e termini di utilizzo.
5. Per incentivare l'uso dei mezzi di trasporto pubblico, la Giunta regionale può, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale di cui all'art. 9, comma 2 della Legge, istituire nuovi titoli di viaggio TIR, anche con un sovrapprezzo per l'utilizzo dei servizi di cui al comma 2 lettere b), c) e d), o prevedere condizioni di utilizzo dei titoli di viaggio TIR più favorevoli per l'utente, a titolo esemplificativo per l'utilizzo dei servizi nei giorni festivi e nelle fasce orarie di minore frequentazione, con le modalità previste dall'art. 28.
6. Le tariffe per i titoli di viaggio di cui ai commi 3, 4 e 5 sono definite con apposito provvedimento della Giunta regionale sulla base dei seguenti rapporti di convenienza:
a) la tariffa dell'abbonamento settimanale personale è ottenuta dividendo la corrispondente tariffa di abbonamento mensile per un divisore compreso tra 2,5 e 3,5;
b) la tariffa dell'abbonamento mensile personale è ottenuta come prodotto della tariffa del biglietto giornaliero per un moltiplicatore variabile da 6 a 10;
c) la tariffa dell'abbonamento trimestrale personale è determinata applicando uno sconto di almeno il 4% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa dell'abbonamento mensile per tre;
d) le tariffe dell'abbonamento annuale personale e dell'abbonamento personale senza scadenza di cui al comma 3, lettera d) sono determinate applicando uno sconto di almeno il 20% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa dell'abbonamento mensile per dodici.
7. I titoli di viaggio TIR giornalieri consentono l'accesso anche alle classi di servizio superiore di cui all'art. 17, comma 4. L'accesso a tali classi di servizio da parte dei titolari di abbonamenti di cui al comma 3, lettere da c) ad e) è soggetto al possesso di una carta di accesso il cui costo e modalità di gestione sono definiti dalla Giunta regionale previa consultazione degli Affidatari dei servizi ferroviari.
8. Struttura, modalità di emissione, regole di validità, formato, grafica, nonché condizioni commerciali dei titoli di viaggio TIR sono definiti sulla base degli indirizzi previsti da apposito provvedimento della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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