Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 20
(Gestione e sistema di riparto dei ricavi dei titoli di viaggio TIR)
(Art. 44, comma 4, lettere e) e f), della Legge)
1. La gestione dei titoli di viaggio TIR è assegnata al principale Affidatario dei servizi ferroviari regionali identificato dalla Giunta regionale, che vi provvede sulla base di un accordo stipulato tra i soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 19, comma 2, anche nella forma del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5. In alternativa alla stipula di un accordo, i soggetti suddetti possono costituire un consorzio ex art. 2612 Codice Civile o una società consortile ex art. 2615ter Codice Civile.
2. L'accordo stipulato oppure il consorzio costituito ai sensi del presente articolo regolano almeno, per i titoli di viaggio TIR, le funzioni e i compiti di cui all'art. 7, commi 5 e 6. I contratti di servizio stabiliscono l'obbligo di aderire all'accordo oppure al consorzio di cui al comma 1 da parte dei soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 19, comma 2, lettera a); in caso di mancata adesione è possibile, per il periodo di inadempimento, sospendere con atto del dirigente competente, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, i corrispettivi a favore dell'operatore ai sensi dell'art. 44, comma 4, lettera e) della Legge.
3. L'accordo, oppure lo statuto del consorzio di cui al comma 1, sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Agenzie e all'Ente per la Navigazione.
4. Qualora sussistano rapporti contrattuali con modelli di remunerazione a costo lordo, in cui la titolarità dei ricavi tariffari spetti ad un Ente, quest'ultimo può delegare la controparte contrattuale ad aderire agli accordi oppure ai consorzi di cui al comma 1; in tal caso, l'Ente stabilisce forme idonee di tutela degli introiti di propria competenza.
5. Gli introiti relativi ai titoli di viaggio TIR sono ripartiti sulla base di un meccanismo concordato tra i soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 19, comma 2 e gli Enti interessati, in caso di rapporti con modelli di remunerazione a costo lordo, in considerazione degli spostamenti effettuati da parte degli utenti tramite sistemi di bigliettazione elettronica o, qualora non disponibili, realizzando apposite indagini, nonché applicando un criterio premiale in caso di riduzione dell'evasione tariffaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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