Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 24
(Integrazione dei servizi complementari e non di linea)
(Art. 43, comma 1, lettera c), della Legge)
1. La Giunta regionale e gli Enti Regolatori, per quanto di competenza, possono stipulare accordi di integrazione tariffaria con i gestori dei servizi complementari e dei servizi non di linea, quali ad esempio servizi su impianti a fune e di navigazione con finalità turistico-ricreative, al fine di favorirne l'utilizzo, basati:
a) su sconti rispetto alle tariffe ordinarie, riconosciuti ai titolari di un titolo di viaggio STIR;
b) sull'applicazione di tariffe STIR per le tratte coperte dai servizi di cui al presente comma.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono obbligatoriamente stipulati per i servizi la cui realizzazione, implementazione o gestione preveda l'impiego di risorse pubbliche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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