Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 32
(Indennizzo ai viaggiatori)
(Art. 44, comma 4, lettera j), della Legge)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e nazionali ed in particolar modo all'art. 17 del Regolamento europeo 23 ottobre 2007, n. 1371, la Regione e gli Enti Regolatori disciplinano nei rispettivi contratti di servizio le modalità di riconoscimento di un indennizzo ai viaggiatori, con particolare riferimento agli utenti abbonati, nel caso in cui il livello di servizio erogato sia inferiore a standard minimi di servizio e di qualità, sulla base dei principi stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, rilevati sulla singola linea coinvolta dalle criticità.
2. L'indennizzo per gli abbonati di cui al comma 1 non è obbligatorio in riferimento ai titoli integrati di STIBM e TIR e alle relazioni di STIL su cui operano diversi vettori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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