Regolamento Regionale 16 dicembre 2014 , n. 5

Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8

(BURL n. 51, suppl. del 19 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-12-16;5

Art. 4
(Accesso ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito e individuazione delle aree in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre)
1. Nei locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito l'accesso, vietato ai minori di anni diciotto, deve avvenire mediante esibizione di un documento di identità.
2. Negli esercizi diversi da quelli indicati al comma 1, deve essere individuata un'unica area dedicata all'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. L'area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda.
3. Nell'area di cui al comma 2 le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.
4. E' vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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