Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 , n. 9

Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)

(BURL n. 44, suppl. del 30 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-10-27;9

Art. 36
(Rinnovo della concessione)
1. L'eventuale domanda di rinnovo della concessione è presentata alla autorità demaniale o portuale con le modalità indicate nel disciplinare di concessione. L'autorità demaniale o portuale provvede con le modalità di cui agli articoli da 20 a 22.
2. La titolarità della concessione non costituisce titolo di preferenza.
3. Almeno sei mesi prima della scadenza della concessione sono individuati i beni aziendali non integralmente ammortizzati ai sensi della normativa fiscale, che dovrebbero essere ceduti da parte del concessionario uscente al concessionario subentrante, gli investimenti effettuati nel corso della concessione e l'avviamento dell'azienda commerciale. Il valore complessivo dei beni aziendali, degli investimenti e dell'avviamento di cui al periodo precedente è quantificato dalla autorità demaniale o portuale sulla base dei seguenti dati:
a) quanto ai beni aziendali non ammortizzabili, sulla base del valore indicato nella perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, da acquisirsi a spese del concessionario uscente;
b) quanto agli investimenti, sulla base del valore indicato nella perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, da acquisirsi a spese del concessionario uscente, sulla base del relativo piano di ammortamento e, con riguardo alla quota parte non ammortizzata, ai sensi della normativa fiscale;
c) quanto all'avviamento, sulla base dei redditi dichiarati o accertati dalla agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi in relazione agli ultimi tre periodi di imposta anteriori all'anno di scadenza della concessione.
4. Il valore complessivo quantificato ai sensi del comma 3è reso pubblico in occasione della pubblicizzazione della domanda di rinnovo della concessione ed è corrisposto dal concessionario subentrante al concessionario uscente a titolo di indennizzo. Il rilascio della concessione è subordinato al previo pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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