Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 17
(Ospitalità)
1. Nelle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici l’ospitalitàè ammessa, per un periodo massimo di sei mesi, per persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, o per un periodo massimo di dodici mesi per gli ascendenti o discendenti di primo grado. L’ospitalità può essere rinnovata per una sola volta e per un periodo di sei mesi, previa autorizzazione dell’ente proprietario, a fronte di comprovate necessità.(49)
2. L'ospitalitàè autorizzata dall'ente proprietario o dall'ente gestore e non deve determinare sovraffollamento, ai sensi dell'Allegato 1.
3. L'ospitalità non comporta inserimento, ad alcun titolo, della persona ospitata nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del cambio dell'alloggio e della determinazione della situazione economica del nucleo medesimo.
4. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'ente proprietario o l'ente gestore diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla ricezione della diffida. L'inottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.
NOTE:
49. Il comma è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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