Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 10
(Prove attitudinali per l'accesso al corso di aspirante guida alpina di primo e secondo livello)(15)
1. La direzione regionale competente organizza, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, le prove attitudinali per l'ammissione al corso per aspirante guida alpina preordinate alla verifica del possesso dei requisiti tecnico – atletico – sportivi di base della disciplina di riferimento. Alle prove accedono candidati maggiorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'UE. Il dirigente competente rende noti, mediante decreto pubblicato sul BURL, i termini e le modalità di presentazione delle domande corredate da curriculum alpinistico, il programma, la data e la sede delle prove, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per il loro svolgimento. Della pubblicazione del decreto è data informazione al collegio regionale delle guide alpine.(16)
2. Le prove attitudinali per aspirante guida di primo livello si articolano in prove pratiche e in una prova teorica. (17)
3. Le prove pratiche per aspirante guida di primo livello consistono in: (17)
a) almeno due prove di progressione su roccia, di tipo classico, con integrazione delle protezioni, di livello minimo “grado VI”;
b) almeno due prove di progressione su roccia, di tipo sportivo, di livello minimo ‘grado 6c’;
c) almeno una prova su terreno alpinistico di tipo classico, con uso di ramponi e una sola piccozza;
d) almeno una prova di progressione su terreno alpinistico di tipo classico non innevato;
e) una prova in salita su un percorso a tempo di circa ottocento metri di dislivello alla velocità minima di seicento metri all’ora.
4. La prova teorica per aspirante guida di primo livello consiste in un colloquio conoscitivo di discussione sul curriculum personale e nell'esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. La discussione mira a valutare l’effettivo possesso dei titoli e delle competenze attestate ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili.(18)
4 bis. Le prove attitudinali per aspirante guida di secondo livello si articolano in prove pratiche e in una prova teorica.(19)
4 ter. Le prove pratiche per aspirante guida di secondo livello consistono, in aggiunta alle prove di cui al comma 3 e comunque fatti salvi eventuali esiti pregressi delle prove stesse, in:(19)
a) almeno una prova di progressione su ghiaccio ripido, di tipo moderno, di livello minimo grado 5;
b) almeno una prova di tecnica di sci di discesa in pista, di livello minimo ‘L5’ (scala testo tecnico maestri di sci), con esecuzione di curve a sci paralleli e capacità di gestire i tre archi di curva: corto - medio - ampio;
c) almeno una prova di tecnica di sci di discesa fuori pista, con esecuzione di curve a sci paralleli con capacità di gestire i tre archi di curva: corto - medio - ampio;
d) almeno una prova libera in cui il candidato interpreta il pendio con le tecniche più appropriate in relazione alla pendenza e alla qualità della neve;
e) una prova di tecnica di salita con sci e pelli di foca su percorso prestabilito;
f) una prova in salita su un percorso a tempo di circa ottocento metri di dislivello alla velocità minima di seicento metri all’ora.
4 quater. La prova teorica per aspirante guida di secondo livello consiste in un colloquio conoscitivo di discussione sul curriculum personale e nell’esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. La discussione mira a valutare l’effettivo possesso dei titoli e delle competenze attestate ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili.(19)
NOTE:
15. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lettere i), j) e k) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8 Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettere m) e n) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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