Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 35
(Compiti degli addetti al servizio piste)
1. Gli addetti al servizio pista, nominati dal gestore della pista, svolgono i seguenti compiti, di cui lo stesso gestore è responsabile:
a) delimitazione delle piste da discesa, da fondo e delle piste destinate ad altri sport sulla neve;
b) apposizione della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti anche in merito ai sistemi segnaletici in uso nei comprensori, alla classificazione delle piste e alle regole di comportamento degli utenti.
c) preparazione e protezione delle piste;
d) controllo costante delle piste aperte al transito, al fine di garantire in ogni momento l'apprestamento dei mezzi di soccorso, nonché la delimitazione e protezione delle piste stesse;
e) vigilanza sullo svolgimento delle attività sciistiche al fine di garantire il rispetto degli obblighi di comportamento, segnalando eventuali violazioni ai soggetti competenti e, nei casi di reiterate o gravi violazioni, richiedere l'allontanamento dalle piste dell'utente che le ha poste in essere;
f) regolazione dell'accesso alle piste e preclusione dell'accesso in caso di pericolo.
2. Gli addetti al servizio pista provvedono, in particolare:
a) a separare con adeguate protezioni dalle altre piste i tratti di pista individuati dai gestori, d'intesa con i comuni interessati, da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistici, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, all'interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di tre piste servite da almeno tre impianti di risalita, fermo restando l'obbligo di tutti coloro che le frequentano di munirsi di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore;(58)
b) a separare con adeguate protezioni dalle altre piste i tratti di pista, individuati dai gestori delle piste, d'intesa con i comuni interessati, all'interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di venti piste servite da almeno dieci impianti di risalita riservati alla pratica di evoluzioni acrobatiche;(58)
c) ad effettuare discese di controllo dopo la chiusura degli impianti per accertarsi che sulle piste servite da tali impianti non siano rimasti utenti in difficoltà;
d) a curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;
e) ad eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
f) a proteggere dagli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;
g) ad effettuare l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusa quella estiva e inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre e una corretta regimazione delle acque, astenendosi dall'utilizzare additivi dannosi per l'ambiente nella produzione di neve artificiale;
h) a proteggere con barriere anticaduta i bordi delle piste in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;
i) a segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia;
j) a realizzare barriere per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia utilizzando accorgimenti che considerino le conseguenze di un eventuale urto dello sciatore;
k) ad adottare per tutti i sistemi di protezione accorgimenti che tengano conto delle conseguenze di un eventuale urto dello sciatore;
l) a chiudere l'accesso agli itinerari sciistici in caso di pericoli derivanti dalle condizioni atmosferiche.
3. La segnaletica, gli impianti di innevamento artificiale, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, la discontinuità e l'irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche, dalla produzione di neve artificiale programmata, dalla battitura, dall'usura giornaliera, dalla caduta di altri sciatori o da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata non sono da considerare ostacoli e spetta quindi allo sciatore l'onere di evitarli.
4. Il gestore delle piste può affidare a terzi la realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.
NOTE:
58. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. dd) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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