Regolamento Regionale 9 gennaio 2018 , n. 1

Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell'attività dei centri massaggi di esclusivo benessere

(BURL N. 2 suppl. del 12 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-09;1

Art. 1
(Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza)
1. Chi esercita l'attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare la pulizia di locali e arredi e, fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), osservare le disposizioni di cui alle seguenti lettere:
a) ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire lo svolgimento dei trattamenti senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore;
b) il personale deve:
1. lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
2. essere informato sugli eventuali rischi connessi all’impiego di prodotti ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
3. informare preventivamente il cliente riguardo a controindicazioni rispetto a trattamenti manuali e a controindicazioni in caso di forme allergiche all’utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute con il rilascio da parte del cliente di attestazione sottoscritta con firma leggibile dell’avvenuta informativa;
c) gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche;
d) le strutture, le superfici, gli impianti e gli arredi utilizzati devono essere lavabili e mantenuti in condizioni di efficienza, di igiene e sicurezza;
e) devono essere disponibili presidi di primo soccorso;
f) deve essere rispettato il divieto di utilizzare attrezzature, apparecchi, utensili e taglienti, anche se monouso, nonché di utilizzare lampade abbronzanti o dispositivi che emettono radiazioni UV per l'abbronzatura artificiale;
g) i prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali;
h) la manipolazione delle diverse sostanze deve avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
i) la biancheria pulita deve essere custodita in luogo idoneo; può essere utilizzata anche biancheria monouso;
j) la biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere tenuta separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi;
k) il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere ed applicare un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali; deve inoltre applicare una corretta procedura per la gestione dei rifiuti. Gli operatori allegano il protocollo operativo all'atto di presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
l) per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro;
m) tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali;
n) i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi