Regolamento Regionale 9 gennaio 2018 , n. 1

Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell'attività dei centri massaggi di esclusivo benessere

(BURL N. 2 suppl. del 12 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-09;1

Art. 2
(Decoro urbano)
1. Chi esercita l'attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare il rispetto del decoro urbano ed, in particolare, salve le disposizioni comunali in materia, deve osservare le seguenti prescrizioni:
a) l'aspetto esterno dei locali in cui è svolta l'attività deve essere tale da non arrecare pregiudizio all'estetica complessiva dell'edificio in cui gli stessi sono collocati anche in rapporto agli edifici circostanti; è necessario che le insegne, le tende, le vetrine, i corpi illuminanti e gli elementi decorativi risultino quanto più possibile congruenti con il carattere della facciata alla quale afferiscono;
b) gli elementi collocati all'esterno devono essere mantenuti in buona e decorosa condizione;
c) gli elementi decorativi posti all'esterno del locale, il materiale pubblicitario ed ogni altro oggetto eventualmente esposto non devono essere contrari alla pubblica decenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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