Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 , n. 2

Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2

Art. 4
(Pesca nelle acque classificate di tipo B)
1. Nelle acque classificate di tipo B, ai sensi dell'articolo 137 della l.r. 31/2008, è vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso tra un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ed un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio.
2. La pesca nelle acque di tipo B può essere esercitata solo da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed esclusivamente con la canna da pesca, con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali. È ammesso l'utilizzo di una sola canna per pescatore. Nelle acque di tipo B è altresì vietato:
a) utilizzare o detenere larve di mosca carnaria;
b) pasturare in qualsiasi forma;
c) pescare dai ponti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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