Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 , n. 2

Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2

Art. 16
(Domanda di autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione all'esercizio della pesca in acque pubbliche in disponibilità privata va presentata agli UTR territorialmente competenti o alla Provincia di Sondrio e deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atti comprovanti la disponibilità dell'area ove insiste il bacino;
b) atti comprovanti la sussistenza di un permanente isolamento dei corpi idrici tale da evitare l'eventuale ingresso o lo scambio di ittiofauna con le acque non in disponibilità privata;
c) planimetria catastale e cartografia in scala 1:10.000 del corpo idrico per il quale si richiede l'autorizzazione con indicata la presenza o assenza di elettrodotti;
d) elenco delle specie ittiche presenti alla data di presentazione della domanda anche a seguito di immissioni già effettuate;
e) elenco delle specie ittiche delle quali si prevede l'immissione;
f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'assunzione di responsabilità del richiedente per quanto attiene tutti gli aspetti assicurativi e della sicurezza dei fruitori;
g) dichiarazione di accettazione dell'obbligo di consentire ispezioni e controlli da parte dei soggetti preposti alla vigilanza.
2. Gli UTR territorialmente competenti e la Provincia di Sondrio possono richiedere, entro sessanta giorni, documentazione integrativa a corredo delle domande di autorizzazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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